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Strumento Attuativo

FEAMP Trasformazione Covid - Misura 5.69 - Secondo Bando di attuazione

Codice: RLM12022027043

Domanda dal: 05/09/2022, ore 12:00

Scade il: 06/10/2022, ore 12:00

Zootecnia, Caccia e Pesca

Imprese Imprese

Il Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), disciplinato dal Reg. (UE) n. 560/2020, di modifica al Reg. (UE) n. 508/2014, contribuisce a realizzare gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e della Politica Comune della Pesca (PCP). Il Programma Operativo elaborato dall’Italia (PO FEAMP Italia 2014-2020), favorisce, tra l’altro, la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Il Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), disciplinato dal Reg. (UE) n. 560/2020, di modifica al Reg. (UE) n. 508/2014, contribuisce a realizzare gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e della Politica Comune della Pesca (PCP). Il Programma Operativo elaborato dall’Italia (PO FEAMP Italia 2014-2020), favorisce, tra l’altro, la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Scheda informativa

Possono presentare domanda di contributo imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti ittici.

I richiedenti possono presentare la domanda se posseggono i seguenti requisiti:

  • alla data di presentazione della domanda, e almeno dal 1° febbraio 2020, essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale coerente con l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici;
  • avere il Codice di stabilimento rilasciato dal Ministero della Salute e riportato negli Elenchi stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 per la produzione di alimenti di origine animale - Sezione VIII - Prodotti della pesca;
  • avere sede legale nel territorio di Regione Lombardia;
  • applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente;
  • non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1046/2018[1];
  • non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)[2].

Le condizioni di cui sopra previste devono essere mantenute fino all’erogazione dell’aiuto.

 

[1] Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/00 l’Amministrazione è tenuta ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo DPR. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’Amministrazione potrà consultare le seguenti banche dati: CCIIAA, Agenzia Entrate, Casellario giudiziale, Banca dati antimafia.

[2] L’amministrazione accerta la sussistenza del requisito tramite interrogazione del Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura (SIPA). L’esito positivo della verifica comporta l’inammissibilità della domanda.

Il Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), disciplinato dal Reg. (UE) n. 560/2020, di modifica al Reg. (UE) n. 508/2014, contribuisce a realizzare gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e della Politica Comune della Pesca (PCP).

Il Programma Operativo elaborato dall’Italia (PO FEAMP Italia 2014-2020), favorisce, tra l’altro, la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La misura è finalizzata al sostegno del settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti ittici economicamente danneggiato dall’emergenza COVID-19 fornendo un supporto immediato, eccezionale e temporaneo alle imprese.

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a 784.959,10.

Le risorse stanziate sul bando sono così ripartite:

-           50% a carico del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca pari a € 392.479,55;

-           35% a carico del Fondo di Rotazione pari a 274.735,68;

-           15% a carico del Bilancio Regionale pari a 117.743,87.

Sovvenzione a fondo perduto

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto.

L’agevolazione consiste nella compensazione della perdita di fatturato, verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19, come calcolata al paragrafo 6.2.

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% dell’importo ammissibile.

L'agevolazione di cui al presente bando non si configura come “Aiuto di Stato” secondo l’art. 8 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 508/2014.

Chi presenta la domanda

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare di potere di firma.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

Come e quando si presenta la domanda

Nel periodo di applicazione del Bando ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di compensazione.

La domanda può essere presentata esclusivamente online sul portale Bandi Online https://www.bandi.regione.lombardia.it/ dalle ore 12:00 del 5 settembre 2022 entro e non oltre le ore 12:00 del 6 ottobre 2022.

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.        

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi Online al soggetto richiedente e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell’Allegato B0, articolo 21 bis al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all’interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

Può presentare domanda di partecipazione al Bando il legale rappresentante dell’impresa o altra persona incaricata in nome e per conto del soggetto richiedente (Allegato B0), che deve:

  • registrarsi alla piattaforma Bandi Online con Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) o con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta di Identità Elettronica;
  • provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
    1. compilarne le informazioni anagrafiche;
    2. allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e l’Atto costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

Al termine della compilazione online della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, anch’essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo.

Nell’apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

La domanda deve essere corredata dagli allegati indicati al par. 23 e resi disponibili in forma editabile su: https://www.bandi.regione.lombardia.it/ e  www.feamp.regione.lombardia.it.

Ogni Allegato deve essere firmato elettronicamente dal soggetto dichiarante.

Modifica della domanda

Per modificare una domanda già presentata il richiedente deve presentare una nuova domanda e tutta la relativa documentazione entro il termine indicato al par. 9.2.

La nuova domanda annulla la precedente.

Valutativa a graduatoria

 

Per informazioni in merito al bando è possibile rivolgersi alla U.O. Parchi, Aree protette, Consorzi di bonifica e Politiche ittiche nelle persone di:

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

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Bandi e concorsi

Con D.d.u.o. 29 novembre 2022 - n. 17282, pubblicato sul BURL SEO n. 49 di Martedì 06 dicembre 2022, ha approvato gli esiti istruttori delle domande presentate a valere sul «2° bando di attuazione della misura 5.69 «Misure sanitarie - misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura», approvato con d.d.u.o. 11452/2022, definendo i seguenti elenchi, parte integrante e sostanziale del provvedimento:
• Allegato 1 - FEAMP 2014/2020 – Misura 5.69 Covid – «Elenco delle domande ricevibili»;
• Allegato 2 - FEAMP 2014/2020 – Misura 5.69 Covid – «Elenco delle domande ammesse e finanziabili»;
2. di disporre la concessione del contributo a favore delle n. 6 domande ammesse al finanziamento, di cui all’Allegato 2.