POR FESR 2014-2020

Valutazione ex-ante strumenti finanziari

I fondi SIE possono ricorrere a strumenti finanziari per supportare gli investimenti, il ricorso ai quali è subordinato, sulla base dell’articolo 37 del Regolamento 1303/2013, su una valutazione ex ante dei fallimenti del mercato o delle condizioni di investimento subottimali.

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Lo sviluppo di strumenti finanziari legati a misure del POR FESR 2014-2020, ammesso dall’articolo 37 del Regolamento 1303/2013, deve basarsi su una "Valutazione ex-ante" che fornisca elementi circa l’esistenza di fallimenti di mercato e di condizioni sub-ottimali di investimento, valutando il potenziale valore aggiunto dello strumento e stimando le risorse pubbliche e private che lo strumento sarebbe potenzialmente in grado di drenare.

Ogni Valutazione ex-ante deve essere presentata al Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 a scopo informativo, secondo quanto stabilito dall’art. 37, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In particolare, la Valutazione ex ante comprende i seguenti elementi:

a) un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni sub-ottimali di investimento e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari;

b) una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;

c) una stima delle risorse aggiuntive pubbliche e private che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale remunerazione preferenziale, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;

d) una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;

e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del casola combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;

g) disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

 

 

Data di pubblicazione: 14/07/2023

Data ultima modifica: 28/06/2024